Comunicazione dati trasgressore - Unione Pedemontana Parmense

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Comunicazione dati trasgressore

Ai sensi dell’art. 126 bis del Nuovo Codice della Strada, in caso di mancata contestazione immediata di verbale elevato per una violazione comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, 1 ai sensi dell’art. 196 NcdS, deve fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione.
 

Obblighi del proprietario

Se il proprietario del veicolo risulta essere una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati entro lo stesso termine.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 NCdS, sia esso persona fisica o persona giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 263 a Euro 1.050.

I dati del conducente devono essere forniti anche quando questi coincida con l’obbligato in solido.

In caso di dichiarazione firmata in proprio e in originale dal conducente, utilizzando il modulo allegato al verbale o quello presente sul sito compilato correttamente come da istruzioni, con allegata fotocopia fronte retro della patente di guida debitamente firmata, la decurtazione dei punti avverrà nei confronti del conducente senza ulteriore notifica del verbale.

Nel caso i dati del conducente siano stati forniti dall’obbligato in solido e che questi non coincida con il conducente, o comunque che la dichiarazione del conducente sia pervenuta in fotocopia, o non firmata i originale, o priva della copia della patente di guida debitamente firmata come da istruzioni, il verbale sarà notificato anche al conducente con ulteriore aggravio di spese a carico.

Considerata la sanzione conseguente alla mancata comunicazione dei dati del conducente, si suggerisce di provvedere a consegnare la suddetta dichiarazione tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno o comunque in modo da poter dimostrare l’avvenuto adempimento in caso ciò non risultasse agli atti dell’organo accertatore.


Istruzioni per la compilazione

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase:
 

“Io sottoscritto/a?....... nato/a a......... il ?.... e residente a ?...... in via ?...... n. ?.... DICHIARO che la fotocopia del presente documento, è conforme agli originali in mio possesso”.
 

  • La copia fotostatica deve essere firmata.
  • La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) all'ufficio di polizia che ha notificato il verbale a cui è allegata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale.
     

Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non sia stata firmata in originale oppure non sia stata allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico .
 

Modulistica
Il modello allegato deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) nel caso l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla.
In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Pedemontana Parmense in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e, se noto, il numero della patente del trasgressore.

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