Ricorso amministrativo al Prefetto - Unione Pedemontana Parmense

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Ricorso amministrativo al Prefetto

Come previsto dalla normativa vigente, il ricorso avverso ad una sanzione comminata per violazioni del Codice della Strada può essere proposto dagli interessati al Prefetto o alternativamente al Giudice di Pace.
 
Il ricorso avverso una sanzione promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace. In ogni caso il ricorso è inammissibile se nel frattempo è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.
 
Qualora si riscontrino vizi palesi, è possibile inoltrare una istanza scritta al Comando di Polizia Locale che, previa istruttoria, procede in via di autotutela amministrativa all'annullamento dell'atto. (Si rimanda alla scheda informativa "Autotutela"). Detta procedura non è alternativa al ricorso.
 

Come presentare ricorso al Prefetto

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'interessato può proporre ricorso indirizzato al Prefetto di Parma - Strada Repubblica n° 39, da presentarsi all'Ufficio del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense sita in Felino via Donella Rossi 1 oppure da inviarsi allo stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Vincoli per l'accesso al servizio
L’atto che si intende impugnare deve essere stato notificato od immediatamente contestato: non è previsto il ricorso avverso il preavviso di accertamento.

Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere destinatario del verbale:

  • trasgressore (deve essere identificato come tale nel verbale di contestazione a lui indirizzato)
  • genitore, tutore o chi ne fa le veci (per illeciti commessi da minori o soggetti che non hanno la capacità d’agire)
  • il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (proprietario del veicolo o usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 196 del C.d.S.; per i ciclomotori l’intestatario del contrassegno d’identificazione
  • legale rappresentante od amministratore delegato della persona giuridica (società od impresa) titolare del veicolo
  • organo munito della rappresentanza esterna per gli enti pubblici proprietari del veicolo sanzionato
  • altri  obbligati in solido (nei rapporti di vigilanza, direzione ed autorità ai sensi della Legge 689/91)
 
Tempistica del procedimento
Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, il Comando Polizia Lcoale trasmette al Prefetto, per la decisione di competenza, il ricorso del ricorrente con allegati copia del verbale  e le deduzioni tecniche necessarie per confutare o confermare il ricorso stesso.
Si precisa che nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, questi ha 30 giorni di tempo per trasmettere la documentazione al Comando di Polizia Locale.
Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento di violazione, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, comprensiva delle spese di notifica.(ordinanza ingiunzione).
Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il Prefetto nello stesso termine, emette ordinanza di archiviazione del verbale.
Detti termini possono essere sospesi in caso di audizione personale del ricorrente e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione; decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso).
L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata nel termine di  150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione secondo le modalità indicate nell’ingiunzione stessa.
Nello stesso termine è prevista la possibilità di adire opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria: Giudice di Pace.
L’ordinanza ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero il termine per proporre l’opposizione al Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.  
 
Esito del procedimento
Il Prefetto può: 
a) respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento
b) accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l’archiviazione.
Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del C.d.S)
Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. 

 

Informazioni

Società Parma Gestione Entrate s.p.a? Viale Mentana n. 39 - 43100 Parma

Numero verde 800/977948

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30

CONTATTI

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